I Miserabili
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Agamben: 'Lo stato d'eccezione'

agambeneccezione.jpgdi Martina Ricca
[da Il Mondo di Sofia]

giorgioagamben.jpgIl saggio di Agamben porta un titolo inequivocabile: la riflessione sullo stato d’eccezione è inaugurata da Carl Schmitt in una delle sue opere più celebri, Teologia politica, e ha dato vita ad un’abbondante letteratura giuridica e filosofica. Questa paternità importante, riconosciuta in apertura, non impedisce tuttavia all’autore di costruire un percorso originale nel quale lo stesso Schmitt diventa un protagonista tra tanti: la sua teoria sullo stato d’eccezione e la querelle con Walter Benjamin prendono il corpo di una trama solamente nell’intreccio con l’analisi di alcuni istituzioni del diritto romano – sull’ordito di un’essenziale ricostruzione delle fonti, una puntuale intromissione di riferimenti alla logica e alla semantica, un richiamo agli scenari attuali che determinano per questo mondo uno stato d’eccezione.

1. Le situazioni-limite. Il primo passo della riflessione è scindere, contro e oltre Schmitt, l’idea di eccezione da quella di sovranità: “stato di eccezione” è infatti un sintagma che Agamben usa «come termine tecnico per l’insieme coerente di fenomeni giuridici che si propone di definire» (p. 13). Il che è come dire che “stato di eccezione” si dice in molti modi, o meglio, per molte cose, indicando tutte le situazioni che si presentano come soglie dell’ordinamento giuridico, e nelle quali gli attori acquisiscono una sorta di invisibilità: sfuggendo all’effettività della norma, non sono più riconosciuti dal sistema. Non si tratta di un annullamento dell’efficacia della norma, ma di una vera e propria sospensione del diritto, di un’assenza di coordinate. Definire l’eccezione il «dispositivo originale attraverso cui il diritto si riferisce alla vita e la include in sé attraverso la propria sospensione» (p. 13) è come tentare dire l’eccedenza di un singolo caso che si presenti alla porta del diritto senza poter essere risolto o regolato.

2. Dispositivo e applicazione. Il secondo passo è la disarticolazione del rapporto tra stato di eccezione e ciò che tradizionalmente è ritenuto il suo fondamento, lo stato di necessità. Non è possibile spiegare l’eccezione fino a che si considera la necessità come un sistema normativo altro rispetto al diritto, e al quale l’eccezione stessa dovrebbe essere ricondotta perché se ne possa rendere conto e perché la si possa legittimare. L’eccezione non cerca una legittimazione, ma in qualità di limite del diritto è un vuoto giuridico che permette la coesistenza - e la sostanziale differenza - di norma e necessità, perché non si tratta, nello stato di necessità, di una pienezza di potere e di un’efficacia che la norma non potrebbe raggiungere, ma di un «arresto del diritto» (p. 63). Lo spazio che si crea tra la necessità e la norma è lo spazio dell’applicazione: questa incapacità del diritto di funzionare in assenza di un dispositivo che lo sospenda, questa «figura estrema e spettrale del diritto» (p. 78), che ne è in qualche modo il rovescio, è anche la condizione di possibilità del rovescio rivoluzionario e dell’instaurazione del nuovo diritto – condizione della validità della norma e dell’attuazione della necessità. Il meccanismo dell’eccezione è accostato a quello della significazione, che lega linguaggio e mondo (cfr. p. 53). Soltanto, la distanza tra la dimensione semiotica e quella semantica sembra in questo caso incolmabile, senza un’eccezione – sovrano o Stato – che incarni contemporaneamente norma e necessità.

3. Schmitt versus Benjamin. Il terzo passo consiste nell’analizzare il problema attraverso gli scritti di Benjamin e Schmitt. L’obiettivo della rilettura di Agamben è molteplice: dare corpo alla definizione di “stato di eccezione” come vuoto giuridico, vedere cosa ne è del rapporto della sovranità con l’eccezione e la necessità, alla luce di questa definizione, e rilanciare gli esiti della querelle verso una nuova definizione dell’ “agire politicamente”.

Nella prospettiva di Schmitt, lo spazio vuoto dell’applicazione sembra implodere quando l’attuazione della norma è affidata al sovrano, unico ancoraggio, in questo modo, della necessità allo stato di diritto. Ma ciò di cui decide il sovrano è proprio l’eccezionalità, ovvero la sospensione del diritto: «Possiamo allora definire lo stato di eccezione nella dottrina schmittiana come il luogo in cui l’opposizione fra la norma e la sua attuazione raggiunge la massima intensità» (p. 49). E si precisa anche la natura del vuoto giuridico: «[…] la prestazione specifica dello stato d’eccezione non è tanto la confusione dei poteri […] quanto l’isolamento della forza-di-legge dalla legge» (p. 52), dove per forza-di-legge si intende ciò che rende effettiva l’applicazione della legge. Nello stato di eccezione, non è la legge a rendersi di per sé effettiva, ma si distingue tra norma ed applicazione della norma, dove l’applicazione è affidata a quella che nella Teologia politica è chiamata violenza sovrana. Ad essa, Benjamin oppone l’idea di una violenza pura: proprio del sovrano non sarebbe la decisione, ma l’esclusione, ovvero l’impossibilità di ricondurre ciò che è fuori dal diritto allo stato di diritto. In questo senso, lo stato di eccezione è catastrofico: sospende e prepara costantemente al rovescio l’ordine costituito. Non è propria dell’eccezionalità la posizione di un nuovo ordinamento, a meno che l’eccezione non si identifichi con la regola: ma si raggiungerebbe qui quell’implosione che Schmitt aveva evitato introducendo la categoria di decisione. Ma perché violenza, è perché pura? «In questione nella zona anomica è la relazione fra violenza e diritto – in ultima analisi, lo statuto della violenza come cifra dell’azione umana» (p. 77): nella teoria di Benjamin, la violenza prende il posto della decisione diventando il motore del dispositivo dell’eccezione, l’unico moto capace di produrre l’esclusione.

4. La finzione: dalla vita alla prassi politica. Benjamin conclude ponendo la violenza a fondamento della sua teoria, ma il «compito essenziale di una teoria non è soltanto quello di chiarire la natura giuridica o meno dello stato di eccezione, quanto piuttosto definire il senso, i luoghi e i modi della sua relazione con il diritto» (p. 67). Nella terminologia di Agamben la vita sostituisce la necessità: è la vita che si affaccia alla soglia dello stato diritto, senza alcuna possibile pretesa di istituire un ordinamento giusto, a meno che non sia la regola ad identificarsi con la vita. Rispetto a necessità, vita esprime per così dire l’impossibilità ontologica dell’identificazione: «Non vi sono, prima, la vita come dato biologico e l’anomia come stato di natura, e poi la loro implicazione nel diritto attraverso lo stato di eccezione» (p.112). Così tra l’implosione dell’eccezione su se stessa e l’identificazione dell’eccezione con la violenza pura di Benjamin esiste una terza possibilità: la finzione. Agamben la deduce dalla distinzione tra auctoritas e potestas: soltanto nella prima si mantiene la consapevolezza di essere la condizione dell’applicazione della norma, ma di non esserne il fondamento, e dunque si preserva, con questa distinzione, la possibilità della sospensione del diritto. Ma, non esistendo neppure un accesso immediato ad un ordinamento normativo extragiuridico, anche la posizione del diritto sarà affidata alla stessa distinzione.

Dobbiamo dunque pensare che la giustizia risieda in quella stessa «figura estrema e spettrale» del diritto – quella stessa catastrofe o quello stesso miracolo – che costituiva il suo rovescio o la sua sospensione, come «uno stato del mondo» o un’«escatologia bianca» o un continuo rovesciamento o una continua sospensione.

Giorgio Agamben - Lo stato di eccezione - Bollati Boringhieri - € 12




Pubblicato da Giuseppe Genna , il Giovedì 13 Maggio 2004

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